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Il veterinario di confine, non appena preso il provvedimento di divieto di cui al precedente articolo 15, ne informa a norma dello stesso articolo lo speditore o il suo mandatario affinche' questo possa immediatamente mettersi in contatto con un esperto iscritto nell'elenco di cui al precedente articolo 21 ed ottenere il parere. Detto parere, elaborato secondo il modello di cui all'allegato G, dovra' essere trasmesso, oltre che alla commissione della Comunita' economica europea, al veterinario di confine che ne curera' l'immediato inoltro, con le proprie osservazioni, al Ministero della sanita'. Al fine di assicurare l'elaborazione di detto parere, il veterinario di confine dispone affinche' non si verifichino condizioni che possano rendere piu' difficile o impossibile la perizia, sempreche' a cio' non si oppongano indifferibili necessita' di ordine sanitario o di polizia veterinaria. Il veterinario di confine mette inoltre a disposizione dell'esperto, a sua richiesta, tutte le informazioni ed, in particolare, tutti i documenti necessari per la valutazione del caso concreto, come pure il personale, il materiale e gli impianti idonei all'esecuzione della perizia. Quando sia necessario, l'esperto potra' avvalersi dell'opera di un istituto zooprofilattico o di una sua sezione. Le spese relative alla sosta degli animali e delle carni, come pure quelle necessarie per l'elaborazione della perizia, sono a carico dello speditore. Questi dovra' pertanto comunicare per iscritto al veterinario di confine la propria determinazione di richiedere la perizia, con il preciso impegno di assumersi tutto l'onere relativo.

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art22 · fonte del testo

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