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Qualora da taluno degli Stati membri della Comunita' economica europea vengano adottate misure dirette a vietare o limitare l'introduzione nel proprio territorio di animali bovini e suini provenienti dall'Italia per impedire la propagazione di una malattia che si presume presente e diffusa nel territorio nazionale, il Ministero della sanita' potra' fare ricorso alle procedure previste agli articoli 7 e 8 della direttiva n. 71/285/CEE del 19 luglio 1971, qualora ritenga che tali misure siano ingiustificate.

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art18 · fonte del testo

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