Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1999 al 27 settembre 2022. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 22 maggio 1999, n. 196.
Abrogato dal 9 luglio 1999
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Articolo abrogato dal d.lgs. 22 maggio 1999, n. 196.
Abrogato dal 9 luglio 1999
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999. 393 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I veterinari di confine vietano l'introduzione nel territorio italiano degli animali della specie bovina e suina provenienti da Paesi membri della Comunita' economica europea:
tolto: a) se tali animali sono affetti o vi e' il sospetto che siano affetti o contaminati da malattia contagiosa;
tolto: b) se la visita al confine ha permesso di constatare che non sono state fornite per tali animali le garanzie previste dal certificato. Dei provvedimenti adottati deve essere data immediata comunicazione al Ministero della sanita' per ogni successiva decisione. Quando sia riscontrata la presenza di animali sospetti di essere affetti o contaminati da una malattia di cui alla precedente lettera a) o di costituire un pericolo di propagazione di tale malattia, il veterinario di confine adotta tutte le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, al fine di emettere un preciso giudizio sulle manifestazioni che hanno giustificato il sospetto. Purche' non si oppongano motivi di polizia veterinaria, gli animali oggetto del divieto di cui al presente articolo possono essere rispediti all'origine a richiesta dello speditore o del suo mandatario. Quando l'introduzione di animali sia stata vietata per uno dei motivi di cui al primo comma del presente articolo, ed il Paese speditore od eventualmente il Paese di transito non autorizzi entro otto ore la rispedizione il Ministero della sanita' adotta i necessari provvedimenti, ivi compresi, se del caso, la macellazione o l'abbattimento degli animali. La macellazione deve avvenire al piu' presto dopo l'arrivo degli animali al macello, conformemente alle esigenze di polizia veterinaria. Il Ministero della sanita' designa per ogni confine il macello od i macelli cui gli animali possono essere avviati a norma del presente articolo. Le decisioni prese in applicazione del presente articolo devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi; quando ne sia fatta richiesta, tali decisioni motivate devono essere comunicate immediatamente e per iscritto, con la indicazione che lo speditore, o il suo mandatario, ha facolta' di proporre contro i provvedimenti di respingimento ricorso gerarchico al Ministero della sanita' entro trenta giorni dalla comunicazione e contro i provvedimenti di abbattimento o di macellazione ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Dette decisioni dovranno altresi' essere comunicate al Ministero della sanita' che provvedera', ad informare l'autorita' competente del Paese speditore. Agli speditori degli animali abbattuti o macellati a norma del presente articolo non e' dovuto alcun indennizzoaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 196.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art15 · fonte del testo
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