Art. 8 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1977, N. 192
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[1]I molluschi eduli destinati alla vendita debbono essere spediti in imballaggi che evitino l'apertura delle valve.
[2]Le spedizioni di ostriche e di mitili devono essere accompagnate da certificati di origine attestanti la salubrita' del bacino di provenienza e redatti secondo il modulo da stabilirsi dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia nazionale e con quello delle finanze.
[3]Detti certificati da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario, oppure, per le coltivazioni dell'Azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto, dagli uffici del Regio ispettorato tecnico demaniale del Mar Piccolo, devono contenere le seguenti indicazioni:
- a)localita' del bacino di coltivazione e dei depositi;
- b)estremi dell'autorizzazione all'esercizio;
- c)giorno della raccolta;
- d)quantita' spedite;
- e)nome del destinatario.
[4]Queste indicazioni debbono, a cura dello speditore, essere riportate su apposite etichette fissate sugli imballaggi. Sara' rifiutata, dagli uffici di accettazione dei pubblici servizi di trasporto, la spedizione di ostriche e mitili che non risulti conforme alle norme del presente articolo.
Testo in vigore dal 3 agosto 1929 al 1 giugno 1977
