Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1977, N. 192

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[1]In speciali circostanze, per ragioni sanitarie, il prefetto potra', sentito il medico provinciale, vietare che siano messi in commercio molluschi eduli che non abbiano subito una conveniente stabulazione di almeno dieci giorni in specchi acquei riconosciuti idonei.

[2]E' consentito, in citta' interne, il deposito di molluschi eduli in bacini contenenti acqua di mare artificiale, previa autorizzazione da concedersi dal prefetto e con l'osservanza delle norme e condizioni che verranno indicate nel decreto di autorizzazione.

[3]Nei depositi funzionanti con acqua di mare artificiale l'acqua deve essere cambiata almeno ogni ventiquattro ore, salvo che non venga trattata con sistemi riconosciuti idonei dal medico provinciale.

[4]La preparazione dell'acqua di mare artificiale deve farsi con acqua potabile e con sale puro.

[5]E' vietato l'impiego di sale gia' adoperato per salamoia o per altri usi.

Testo in vigore dal 3 agosto 1929 al 1 giugno 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-07-04;1315~art5 · fonte del testo

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