Art. 20 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1977, N. 192

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[1]Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle coltivazioni e ai depositi in zone acquee non sottoposte alla giurisdizione dell'Amministrazione marittima.

[2]Spetta al prefetto, previ gli accertamenti da farsi a cura del medico provinciale nei riguardi igienici, e sentito il Consiglio provinciale di sanita', di autorizzare la costruzione, in dette zone, di impianti per coltivazione e deposito di molluschi eduli.

[3]L'esercizio dell'industria viene parimenti autorizzato dal prefetto, a norma del penultimo comma dell'art. 1.

Testo in vigore dal 3 agosto 1929 al 1 giugno 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-07-04;1315~art20 · fonte del testo

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