Art. 15 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1977, N. 192
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[1]Con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi di concerto con quelli per le comunicazioni e per l'economia nazionale, sara' vietata la raccolta dei molluschi eduli in zone di mare o comunque in zone acquee che non presentino le dovute garanzie nei riguardi igienici.
[2]Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, concernenti le ostriche e i mitili, potranno, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri anzidetti, essere estese ad altre specie di molluschi eduli.
[3]Analogamente le disposizioni della presente legge potranno essere estese ai cosi' detti frutti di mare.
Testo in vigore dal 3 agosto 1929 al 1 giugno 1977
