Art. 10 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1977, N. 192

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[1]Chiunque intenda esercitare la vendita dei molluschi eduli deve munirsi di apposita licenza da rilasciarsi dal podesta' del Comune, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, il quale dovra' accertare la idoneita' e la sufficienza dei mezzi di conservazione e di lavaggio, anche nei riguardi della vendita da eseguirsi sui banchi dei pubblici mercati.

[2]Il venditore deve tenere esposta la licenza e, per la vendita delle ostriche e dei mitili, anche i certificati di cui all'art. 8, ovvero copia di essi autenticata dal podesta'.

[3]Per la vendita ambulante il podesta' assicurera' con particolari cautele l'osservanza delle disposizioni riguardanti la idoneita' e la sufficienza dei mezzi di lavaggio e di rinfrescamento dei molluschi.

Testo in vigore dal 3 agosto 1929 al 1 giugno 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-07-04;1315~art10 · fonte del testo

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