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[1]Nei casi di perdita totale, per cause di guerra, di navi o di galleggianti requisiti, l'Amministrazione per conto della quale e' stata effettuata la requisizione e' autorizzata a corrispondere ai proprietari, salvo sempre i diritti dei creditori ipotecari di cui sopra, acconti sull'ammontare delle indennita' dovute per l'intervenuta perdita.

[2]Gli acconti non potranno in nessun caso superare la meta' del valore presunto della nave o del galleggiante assunto dal Ministero delle comunicazioni, ai termini dell'art. 30 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, per la determinazione della misura delle quote costituenti la parte A del compenso di requisizione, salvo conguaglio all'atto dell'accertamento definitivo dell'ammontare delle indennita' effettivamente dovute per la perdita della nave o del galleggiante.

[3]Le norme dei precedenti comma sono applicabili anche alle indennita' dovute per la perdita totale, per rischi ordinari di navigazione, delle navi o dei galleggianti requisiti ove l'Amministrazione, per conto della quale si e' proceduto alla requisizione, si sia avvalsa delle facolta' previste dal n. 1 dell'ultimo comma dell'art. 30 e dall'art. 47 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154.

Testo in vigore dal 24 luglio 1942 al 24 febbraio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-12;797~art2 · fonte del testo

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