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E' autorizzato su apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici un primo stanziamento di lire 200.000.000 per provvedere a:

  • a)rimborsi e compensi spettanti ai membri delle predette Commissioni, da determinare, in relazione al lavoro svolto, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro;
  • b)indagini, rilievi, sondaggi, lavori provvisionali, prove di laboratorio, necessari per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1;
  • c)stipulazione di convenzioni con enti o professionisti che si rendessero necessarie per i fini di cui sopra. Per i compiti e le attivita' di cui alle lettere b) e c), il Ministro per i lavori pubblici potra' provvedere anche a trattativa privata od in economia, prescindendo dai pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni.

Testo in vigore dal 1 giugno 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-05-19;506~art3 · fonte del testo

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