Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 27 OTTOBRE 1958, N. 956

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[1]Qualora il fatto non costituisca reato per il quale e' prevista pena piu' grave, per le violazioni alle norme della presente legge si applica la pena dell'ammenda da lire cinquanta a lire duecento.

[2]Inoltre gli enti ai quali la strada appartiene, hanno facolta' di disporre che siano rimossi i cartelli pubblicitari non conformi alle prescrizioni della presente legge.

[3]Del pagamento delle spese di rimozione sono responsabili i materiali esecutori e coloro per interesse dei quali sia stata eseguita l'affissione o la pubblicita'.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 13 dicembre 1937 - Anno XVI

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Mussolini - Cobolli-Gigli.

[8]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1937 al 15 marzo 1959

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urn:nir:stato:legge:1937-12-13;2116~art5 · fonte del testo

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