Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 27 OTTOBRE 1958, N. 956
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 marzo 1959, n. 76
2L. 12 marzo 1959, n. 76 nel modificare l'art. 2 del D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) la proroga al 30 aprile 1959 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. La L. 26 aprile 1959, n. 207 nel modificare l'art. 2 del D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) la proroga al 1 luglio 1959 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Testo in vigore dal 15 marzo 1959 al 1 luglio 1959
