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All'atto della introduzione negli stabilimenti di lavorazione dislocati nella zona tipica, le cosce suine fresche dovranno essere munite di una marchiatura indelebile o un sigillo atti ad individuare la loro provenienza dalle zone di cui all'articolo 2, nonche' la data d'inizio della lavorazione (salagione). Il prosciutto di Parma, decorso il periodo minimo di stagionatura indicato all'articolo 3, sia esso intero, disossato o comunque confezionato, deve essere immesso al consumo provvisto di un particolare contrassegno atto a consentire in via permanente la identificazione e la qualificazione del prodotto.

Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 20 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-07-04;506~art5 · fonte del testo

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