Art. 6 — Differimento e sospensione dell'esecuzione penale per considerazioni d'indole familiare

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Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilita', il Ministro di grazia e giustizia puo' ordinare il differimento o la sospensione dell'esecuzione delle pene pecuniarie e delle pene detentive non superiori, in complesso o nella parte che rimane da espiare, a tre anni, in favore di quei condannati di cui il coniuge, uno o piu' figli o fratelli od affini dello stesso grado, ovvero uno o piu' affiliati si trovino sotto le armi, quando dall'esecuzione delle pene suddette possa derivare grave pregiudizio agli interessati.

Testo in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art6 · fonte del testo

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