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[1]Condono di pene ai condannati che compiono atti di valore.

[2]Per coloro che, posteriormente al commesso reato, hanno compiuto in fatti d'armi o in servizi di guerra atti di valore personale di notevole importanza, il Ministro Guardasigilli, su richiesta delle Autorita' militari, propone il condono totale o parziale della pena.

[3]Per i reati militari le proposte di condono sono di competenza dei Ministri militari.

Testo in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art1 · fonte del testo

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