Fermo restando quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, numero 1196, il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di delegare senza l'osservanza della procedura prevista dal predetto comma, alcune delle sue competenze ai direttori centrali e ai direttori compartimentali della predetta Amministrazione in materie diverse da quelle relative all'esercizio del bilancio. Le facolta' di delega del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono essere esercitate dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni per la materia di sua competenza, nei confronti del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dei direttori centrali dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, e dei capi di ispettorati telefonici di zona. Le facolta' di delega di cui ai precedenti commi non possono essere esercitate per le materie e per le somme per le quali e' obbligatorio il parere del comitato consultivo previsto nel precedente articolo 4.

Testo vigente dal 8 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari