((Al collaudo degli impianti, esclusi quelli connessi con le opere civili, e dei materiali forniti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvedono l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, quando il valore degli impianti e dei materiali ecceda l'importo di lire trecento milioni, ovvero, quando il valore non ecceda detto importo, i circoli delle costruzioni telegrafiche competenti per territorio per gli impianti ed i materiali forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli ispettorati di zona competenti per territorio per gli impianti ed i materiali forniti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Al collaudo dei veicoli, dei materiali automobilistici e degli attrezzi di autorimessa e di officina, forniti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, provvedono, quando il valore relativo eccede l'importo di lire trecento milioni, le competenti direzioni centrali delle aziende medesime ovvero, quando il valore non ecceda detto importo, gli uffici automezzi delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio per i veicoli, i materiali e gli attrezzi forniti alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli ispettorati di zona competenti per territorio per i veicoli, i materiali e gli attrezzi forniti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Al collaudo delle opere civili delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli impianti tecnologici connessi con le opere stesse, provvedono - con l'osservanza delle norme proprie delle opere eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici - la direzione centrale competente per i lavori e per gli impianti tecnologici quando il relativo valore ecceda l'importo di lire trecento milioni e gli uffici lavori e patrimonio delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio, quando il valore non ecceda detto importo. Al collaudo dei lavori di manutenzione riguardanti le opere civili ed i connessi impianti tecnologici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvedono - con l'osservanza delle norme proprie delle opere eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici - le competenti direzioni centrali delle aziende medesime quando il relativo valore ecceda l'importo di lire trecento milioni, ovvero, se il valore non eccede detto importo, gli uffici lavori e patrimonio delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio per i lavori riguardanti l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli ispettorati di zona competenti per territorio per i lavori riguardanti l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. In deroga ai precedenti commi, allorche' si tratti di impianti, di materiali e di opere di particolare complessita' tecnica e funzionale, il collaudo, indipendentemente dal valore degli impianti, dei materiali e delle opere civili, e' eseguito dagli organi centrali delle aziende postelegrafoniche secondo le competenze indicate nei precedenti commi. Per l'effettuazione delle operazioni di collaudo di cui ai precedenti commi possono essere utilizzati impiegati in servizio presso organi dell'una o dell'altra o di entrambe le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previa intesa con il dirigente dell'ufficio dal quale gli impiegati dipendono. Per gli impianti, i materiali e i lavori di manutenzione di importo non superiore a lire 150 milioni, l'atto formale di collaudo puo' essere sostituito da una attestazione di regolare esecuzione. Per le forniture di apparecchiature speciali, coperte da brevetti o da privativa industriale, o di macchine rientranti nella ordinaria produzione dell'impresa fornite con specifiche garanzie, l'atto di collaudo puo' essere sostituito da una dichiarazione comprovante la rispondenza della fornitura effettuata a quanto previsto nella ordinanza nonche' l'effettivo funzionamento. Per gli impianti, i materiali e i lavori, compresi quelli, afferenti le opere civili, di importo non superiore a dieci milioni e che non presentino particolare complessita' tecnica e funzionale, non e' richiesto il collaudo; le modalita' di accertamento della rispondenza degli impianti, dei materiali e dei lavori all'ordinativo sono stabilite nel regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo. Per le prestazioni di servizi il collaudo e' sostituito dall'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali. Con regolamento, approvato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione e il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stabilite le norme di esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti commi)).

Testo vigente dal 9 marzo 1982

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Che cosa è cambiato dal 9 marzo 1982

Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1968 al 9 marzo 1982. 229 parole tolte, 544 parole aggiunte.

Al collaudo degli impianti, esclusi quelli connessi con le opere civili, e dei materiali forniti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni tolto: provvede aggiunto: provvedono l'Istituto superiore delle tolto: telecomunicazioni aggiunto: poste e delle telecomunicazioni, quando il valore degli impianti e dei materiali ecceda l'importo di lire tolto: venticinque milioni. Al collaudo di cui al comma precedente provvedono aggiunto: trecento milioni, ovvero, quando il valore non ecceda detto importo, i circoli delle costruzioni telegrafiche tolto: e telefoniche aggiunto: competenti per territorio per gli impianti ed i materiali forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli ispettorati di zona competenti per territoriotolto: , quando il valore degli impianti e dei materiali non ecceda l'importo di lire venticinque milioni aggiunto: per gli impianti ed i materiali forniti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Al collaudo dei veicoli, dei materiali automobilistici e degli attrezzi tolto: ed arredi di autorimessa e di officina tolto: provvede - a mezzo di appositi incaricati la direzione centrale competente per la motorizzazioneaggiunto: , forniti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, provvedono, quando il valore relativo tolto: ecceda aggiunto: eccede l'importo di lire tolto: venticinque milioni. Al collaudo di cui al precedente comma provvedono - a mezzo di appositi incaricati - i centri automezzi competenti per territorio aggiunto: trecento milioni, le competenti direzioni centrali delle aziende medesime ovvero, quando il valore tolto: dei veicoli, dei materiali, degli attrezzi ed arredi di autorimessa e di officina non ecceda l'importo di lire venticinque milioni. In deroga ai precedenti commi, allorche' si tratti di impianti e materiali di particolare complessita' tecnica e funzionale il collaudo e' eseguito dall'Istituto superiore aggiunto: non ecceda detto importo, gli uffici automezzi delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio per i veicoli, i materiali e gli attrezzi forniti alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e tolto: dalla direzione centrale competente per la motorizzazione, su proposta dell'organo competente per l'approvazione del progetto di impianto o di approvvigionamento, anche se il relativo valore non ecceda i limiti stabiliti per i circoli e per i centri automezzi. Per gli impianti e le forniture non eccedenti l'importo di lire due milioni, in luogo dell'atto formale di collaudo viene emesso un certificato di regolare esecuzione. Il regolamento determina le norme e le procedure per l'esecuzione dei collaudi aggiunto: gli ispettorati di zona competenti per territorio per i veicoli, i materiali e gli attrezzi forniti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Al collaudo tolto: degli edifici aggiunto: delle opere civili delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazionitolto: , nonche' aggiunto: e degli impianti tecnologici connessi con le opere tolto: civili aggiunto: stesse, provvedono - con l'osservanza delle norme proprie delle opere eseguite a cura del … centrale competente per i lavori e per gli impianti tecnologici quando il relativo valore tolto: superi aggiunto: ecceda l'importo di lire tolto: venticinque aggiunto: trecento milioni e gli uffici lavori tolto: quando tale aggiunto: e patrimonio delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio, quando il valore non ecceda aggiunto: detto importo. Al collaudo dei lavori di manutenzione riguardanti le opere civili ed i connessi impianti tecnologici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvedono - con l'osservanza delle norme proprie delle opere eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici - le competenti direzioni centrali delle aziende medesime quando il relativo valore ecceda l'importo di lire tolto: venticinque milioni. Allorche' aggiunto: trecento milioni, ovvero, se il valore non eccede detto importo, gli uffici lavori e patrimonio delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio per i lavori riguardanti l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli ispettorati di zona competenti per territorio per i lavori riguardanti l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. In deroga ai precedenti commi, allorche' si tratti di tolto: lavori aggiunto: impianti, di materiali e di opere di particolare complessita' tecnica e funzionale, tolto: al collaudo provvede la direzione centrale competente per i lavori e gli impianti tecnologici su proposta motivata del direttore dell'ufficio lavori anche se il relativo importo non superi lire venticinque milioni aggiunto: il collaudo, indipendentemente dal valore degli impianti, dei materiali e delle opere civili, e' eseguito dagli organi centrali delle aziende postelegrafoniche secondo le competenze indicate nei precedenti commi. Per l'effettuazione delle operazioni di collaudo di cui ai precedenti commi possono essere utilizzati impiegati in servizio presso organi dell'una o dell'altra o di entrambe le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previa intesa con il dirigente dell'ufficio dal quale gli impiegati dipendono. Per gli impianti, i materiali e i lavori di manutenzione di importo non superiore a lire 150 milioni, l'atto formale di collaudo puo' essere sostituito da una attestazione di regolare esecuzione. Per le forniture di apparecchiature speciali, coperte da brevetti o da privativa industriale, o di macchine rientranti nella ordinaria produzione dell'impresa fornite con specifiche garanzie, l'atto di collaudo puo' essere sostituito da una dichiarazione comprovante la rispondenza della fornitura effettuata a quanto previsto nella ordinanza nonche' l'effettivo funzionamento. Per gli impianti, i materiali e i lavori, compresi quelli, afferenti le opere civili, di importo non superiore a dieci milioni e che non presentino particolare complessita' tecnica e funzionale, non e' richiesto il collaudo; le modalita' di accertamento della rispondenza degli impianti, dei materiali e dei lavori all'ordinativo sono stabilite nel regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo. Per le prestazioni di servizi il collaudo e' sostituito dall'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali. Con regolamento, approvato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione e il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stabilite le norme di esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti commi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325~art34 · fonte del testo

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