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[1]Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, il debitore e' tenuto, dalla data di scadenza e per tutta la durata della dilazione, a corrispondere, sulle somme non pagate, gli interessi nella misura del cinque per cento annuo o nella minore misura convenzionale.
[2]Gli interessi, il cui pagamento sia stato dilazionato ai termini del precedente art. 5, lettera a), saranno pure corrisposti nella misura innanzi indicata, senza ulteriori interessi.
Testo in vigore dal 26 giugno 1942 al 9 maggio 2025
