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Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti e le societa' aventi sede nel Regno ed esercenti attivita' economiche nell'Africa Orientale Italiana devono procedere al deposito del bilancio dell'esercizio 1940, eventualmente redatto in ritardo, oppure, in suo luogo, della situazione contabile provvisoria prevista nell'art. 14, secondo comma.
Testo in vigore dal 26 giugno 1942 al 2 luglio 1943
