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[1]Se il prestito previsto dall'art. 25 non abbia avuto luogo, perche' non richiesto o perche' non sufficiente alla copertura di tutti i premi scaduti, l'ente assicuratore, in caso di morte dell'assicurato, paghera' il valore di riduzione in base ai premi che risultassero effettivamente pagati. Tale valore di riduzione calcolato secondo le condizioni indicate in polizza, e' riconosciuto anche quando siano state pagate soltanto due intere annualita' di premio.
[2]Se invece e' stato pagato un numero inferiore di premi, si procedera' al rimborso dell'importo pagato al netto di tasse.
Testo in vigore dal 26 giugno 1942 al 9 maggio 2025
