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[1]L'assemblea generale convocata ai termini dell'articolo precedente non puo' validamente deliberare su qualunque oggetto se i soci intervenuti non rappresentino oltre la meta' del capitale sociale. Restano ferme, peraltro, le particolari disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o della legge che richiedono una maggiore partecipazione azionaria o la partecipazione di un determinato numero di soci.

[2]Per il caso di deliberazioni riguardanti la fusione con altre societa' o il cambiamento dell'oggetto o del tipo della societa', i soci dissenzienti che si trovino alla data della deliberazione nell'Africa Orientale Italiana avranno diritto, entro tre mesi dalla data fissata col provvedimento di cui al precedente art. 1, di recedere dalla societa' e di ottenere il rimborso delle proprie azioni secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre anteriore alla deliberazione predetta, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione dell'attivo sociale risultante dal bilancio regolarmente approvato dell'ultimo esercizio.

Testo in vigore dal 26 giugno 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-18;669~art21 · fonte del testo

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