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[1]Il presidente del tribunale nella cui circoscrizione esiste una rappresentanza o dipendenza di una societa' avente sede nell'Africa Orientale Italiana o, in mancanza, il presidente del tribunale di Roma puo' autorizzare la convocazione dell'assemblea generale, su richiesta motivata degli organi sociali che, secondo l'atto costitutivo o lo statuto, hanno facolta' di convocare l'assemblea ovvero, se si tratti di prendere urgenti deliberazioni nel comune interesse, su richiesta motivata di un gruppo di soci rappresentante almeno un quinto del capitale sociale.
[2]Tale convocazione puo' farsi - anche in deroga dalle disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto - mediante avviso da inserirsi non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Testo in vigore dal 26 giugno 1942 al 9 maggio 2025
