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Parimenti, possono essere sostituiti in via provvisoria gli amministratori delle societa' anonime, i sindaci delle societa' per azioni ed i liquidatori delle societa' commerciali aventi sede nell'Africa Orientale Italiana, qualora, ai termini del successivo art. 20, sia convocata nel Regno l'assemblea generale e sia accertato che essi non sono in grado di esercitare le proprie funzioni.
Testo in vigore dal 26 giugno 1942 al 9 maggio 2025
