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[1]Fino alla data fissata col provvedimento previsto dal precedente art. 1, gli enti istituiti per l'esercizio di attivita' economiche nell'Africa Orientale Italiana ed usufruenti di concorso dello Stato o comunque sottoposti alla sua vigilanza possono, previo consenso del Ministro per l'Africa Italiana, di intesa con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, estendere tali attivita' anche fuori del predetto territorio, osservate le disposizioni vigenti in materia.
[2]Per le attivita' anzidette non sono applicabili le disposizioni speciali relative alle esenzioni ed agevolazioni tributarie concesse agli enti suindicati.
Testo in vigore dal 26 giugno 1942 al 9 maggio 2025
