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Nei riguardi degli enti, delle societa' e delle ditte individuali che esercitano attivita' economiche esclusivamente o prevalentemente nei territori dell'Africa Orientale Italiana e sono assoggettati nel Regno a imposte erariali e locali anche per redditi derivanti da tali attivita', il Ministro per le finanze ha facolta' di sospendere la riscossione delle imposte afferenti i redditi suddetti qualora, per effetto delle condizioni create dalla guerra nei predetti territori, non siano in grado di provvedere al relativo pagamento.

Testo in vigore dal 26 giugno 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-18;669~art16 · fonte del testo

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