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[1]I commercianti residenti nell'Africa Orientale Italiana che si trovino attualmente nel Regno possono ottenere la vidimazione dei propri libri dal tribunale nella cui circoscrizione e' compreso il luogo di loro dimora.

[2]Gli enti e le societa' aventi sede nell'Africa Orientale Italiana possono ottenere la vidimazione dei propri libri dal tribunale nella cui circoscrizione esiste una loro rappresentanza o dipendenza o, in mancanza, dal tribunale di Roma.

Testo in vigore dal 26 giugno 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-18;669~art15 · fonte del testo

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