Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1942 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Gli atti del procedimento previsto negli articoli precedenti sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro, ma gli atti prodotti a corredo del ricorso devono risultare in regola con le vigenti leggi tributarie.
Testo in vigore dal 26 giugno 1942 al 9 maggio 2025
