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[1]Contro il decreto emanato a norma dell'art. 5 e' ammesso soltanto reclamo al primo presidente della Corte d'appello.
[2]Il reclamo e' proposto entro un mese dalla notificazione del decreto, o, rispettivamente, dal giorno della adunanza per coloro che vi abbiano partecipato e deve essere notificato nei modi e termini che saranno stabiliti dal primo presidente con suo decreto in calce al reclamo stesso.
[3]Il reclamo non ha effetto sospensivo ed e' deciso senza osservanza di forme dal primo presidente, sentite le parti ed il pubblico ministero.
[4]Il decreto puo' essere revocato, su istanza di uno dei creditori, dalla stessa autorita' che lo emise, soltanto a causa di sostanziale sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto che lo hanno determinato.
Testo in vigore dal 26 giugno 1942 al 9 maggio 2025
