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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a emanare il regolamento e quanto altro occorra per l'applicazione della presente legge - applicazione che sara' graduale - e per il suo coordinamento con le altre norme riguardanti la protezione antiaerea del territorio nazionale.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 6 aprile 1933 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - GAZZERA - JUNG.
[6]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 22 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
