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[1]I Ministeri competenti si assicureranno, mediante ispezioni, della esecuzione della presente legge per parte degli Enti parastatali, delle Provincie e dei Comuni.
[2]Il Comitato per la mobilitazione civile, per mezzo degli osservatori industriali, si assicurera', analogamente, dell'osservanza della legge medesima per parte degli enti privati interessati nella mobilitazione civile.
[3]Quando sia ritenuta necessaria, puo' essere richiesta, per verificare la conservazione delle maschere, l'opera del Centro chimico militare.
Testo in vigore dal 22 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
