Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Alla provvista, conservazione, manutenzione delle maschere occorrenti per le esigenze di cui al precedente articolo devono provvedere, sostenendone le relative spese:

[2]i Ministeri interessati per il personale facente parte della propria amministrazione;

[3]gli Enti parastatali, le Provincie, i Comuni, interessati nella mobilitazione civile, per il proprio personale, secondo le indicazioni che saranno fornite dai Ministeri competenti;

[4]gli enti privati (aziende, stabilimenti, industrie) interessati nella mobilitazione civile, per il proprio personale, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Comitato per la mobilitazione civile.

Testo in vigore dal 22 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-04-06;284~art2 · fonte del testo

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