Art. 93 — Pene per i favoreggiatori del renitenti

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[1]Chiunque abbia scientemente nascosto o ammesso al suo servizio un renitente e' punito con la reclusione fino a sei mesi.

[2]Chiunque abbia scientemente, cooperato alla fuga di un renitente e' punito con la reclusione da un mese ad un anno.

[3]La stessa pena si applica a chi con colpevoli maneggi abbia impedita o ritardata la presentazione all'esame personale ed all'arruolamento di un iscritto.

[4]Se il colpevole e' pubblico ufficiale, ministro del culto, agente od impiegato dello Stato, le pena della reclusione puo' estendersi fino a due anni e si applica anche la multa fino a lire duemila.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art93 · fonte del testo

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