Art. 61 — Cessazione del titolo al ritardo della prestazione del servizio

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[1]Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa col termine degli studi (salvo il disposto dell'art. 55) ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26° anno di eta'.

[2]Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con la prima classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma,

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art61 · fonte del testo

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