Art. 4 — Soggezione alla leva aeronautica pel ruolo specialisti

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Sono soggetti alla leva aeronautica, per il ruolo specialisti, i cittadini che, per cognizioni pratiche e teoriche acquisite o per affinita' di mestiere esercitato, siano riconosciuti idonei ad essere impiegati quali specialisti, o aiuto specialisti, presso i reparti ed enti dell'aeronautica, in conformita' di quanto stabilito nel successivo art. 9.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art4 · fonte del testo

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