Art. 35 — Concessioni agli iscritti per la presentazione alla leva

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Gli iscritti di leva per andare e ritornare dal Comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla Commissione mobile, ovvero al Consiglio di leva, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

[2]Agli iscritti di leva che siano riconosciuti indigenti secondo le norme del regolamento, sono corrisposti i mezzi di viaggio per andare e ritornare dal Comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla Commissione mobile di leva o al Consiglio di leva, purche' pero' la distanza fra andata e ritorno superi i 20 Km.

[3]E' inoltre corrisposta loro un'indennita' di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione della Commissione mobile o del Consiglio di leva.

[4]Agli iscritti che si presentino al Consiglio di leva mentre avrebbero dovuto presentarsi alla Commissione mobile, le indennita' di viaggio o soggiorno vengono corrisposte soltanto qualora, essi comprovino che la mancata presentazione alla Commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art35 · fonte del testo

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