Art. 34 — Presentazione degli iscritti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Gli iscritti che si trovano nel territorio di giurisdizione del centro hanno l'obbligo di presentarsi al Consiglio di leva o alla Commissione mobile nei giorni, nel luogo e nell'ora indicati dal manifesto.

[2]Gli iscritti che si trovano nel Regno, ma fuori della giurisdizione del Centro, possono presentarsi al Consiglio di leva o alla Commissione mobile piu' vicina alla loro dimora nel periodo di tempo in cui funzionano i due organi suddetti.

[3]Gli iscritti impediti a presentarsi per legittimi e giustificati motivi, nel termine di tempo stabilito, hanno obbligo di darne subito notizia al Centro di reclutamento e mobilitazione di propria pertinenza.

[4]I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art34 · fonte del testo

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