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A decorrere dal 1° gennaio 1957, il contributo destinato all'assistenza sanitaria da versare all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, a norma dell'art. 15 della legge 13 marzo 1950, n. 120, e' fissato nella misura del cinque per cento di tutti gli emolumenti del personale di ruolo e non di ruolo iscritto all'Istituto, di cui il 2,75 per cento a carico degli enti locali e il 2,25 per cento a carico dei dipendenti. Nei confronti del personale di ruolo iscritto all'Istituto (cui le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e 11 gennaio 1956, n. 19, concernenti il conglobamento del trattamento economico del personale statale, si applicano in forza di legge ovvero per effetto di provvedimenti regolamentari e a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni medesime) gli stipendi e i salari conglobati si considerano in ragione dell'ottanta per cento ai fini della liquidazione dei trattamenti di previdenza e dei relativi contributi.

Testo in vigore dal 3 maggio 1957 al 2 febbraio 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-04-14;259~art6 · fonte del testo

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