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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanta segue:
[7]Articolo unico.
[8]La facolta' di provvedere, mediante ordini di accreditamento, al pagamento delle spese relative a missioni compiute dal personale degli uffici ed organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonche' del Genio civile per i servizi della bonifica integrale prevista dall'articolo unico, primo comma della legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1586, fino al 30 giugno 1941-XIX, e' prorogata fino al 30 giugno 1942-XX.
[9]Restano ferme le disposizioni del secondo e terzo comma del detto articolo che continueranno ad aver effetto fino alla soppressione della Direzione generale dell'alimentazione prevista dall'art. 3 della legge 12 luglio 1940-XVIII, n. 1096.
[10]La proroga di cui al precedente comma ha effetto anche per il servizio dell'approvvigionamento del carbone vegetale ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1941-XIX
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - TASSINARI - DI REVEL
[15]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 19 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
