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[1]Nei procedimenti concernenti le violazioni delle leggi finanziarie e dei regolamenti di servizio dell'Amministrazione delle finanze per le quali sia stabilita, come sanzione amministrativa, la pena pecuniaria, sospesi ai termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1893, e che debbono riprendere il loro corso per essere venute a cessare le ragioni della sospensione, la pena pecuniaria inflitta deve essere ridotta alla meta' e, in ogni caso, ad una somma non inferiore alle L. 50.
[2]Per le violazioni delle norme concernenti le tasse sugli affari, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 1° settembre 1931, che detta norme per la determinazione della riduzione delle pene pecuniarie, la riduzione alla meta' va applicata sull'ammontare della pena che l'intendente di finanza stabilisce, tenute presenti le norme di cui allo stesso decreto Ministeriale 1° settembre 1931, fermo, in ogni caso, il limite minimo di L. 50.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1937 al 16 dicembre 2009
