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Le condanne a pena detentiva per un tempo non superiore a tre anni o a pena pecuniaria, la cui esecuzione sia stata sospesa ai sensi del R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1893, s'intendono pronunciate col beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 1.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1937 al 16 dicembre 2009
