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La denominazione di "Moscato passito di Pantelleria" e' riservata esclusivamente al vino ottenuto dall'uva zibibbo (moscatellone) convenientemente appassita e prodotta nel territorio dell'isola di Pantelleria e preparato nello stesso territorio con la sola aggiunta di alcool etilico. Il vino suddetto deve avere una gradazione alcoolica non inferiore al 14 per cento in volume, un contenuto zuccherino non inferiore all'11 per cento (analisi col liquore di Fehling), colore ambrato, giusto dolce gradevole, aroma delicato di moscato e brillantezza assoluta.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-11-04;1068~art1 · fonte del testo

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