Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1951 al 15 maggio 1957. Leggi il testo vigente →

Le caratteristiche minime particolari di ciascun tipo di vino Marsala di cui all'art. 2 della presente legge sono le seguenti:

  • a)Marsala fini: gradazione alcoolica 17 per cento per distillazione; estratto secco totale 70 per mille; zuccheri riduttori 5 per cento;
  • b)Marsala superiori: gradazione alcoolica 18 per cento per distillazione. Per il tipo dolce e' richiesto un contenuto zuccherino non inferiore ai 10 per cento mentre per il tipo secco non e' prescritto alcun minimo di contenuto zuccherino;
  • c)Marsala vergini: si intendono i vini prodotti senza aggiunta ne' di mosto cotto ne' di sifone, ne' di mosto concentrato, senza limiti minimi di contenuto zuccherino, con una gradazione alcoolica non inferiore a 18 gradi per distillazione e sottoposti ad un prolungato periodo di invecchiamento naturale. Devono essere commerciati e venduti soltanto in bottiglie originali;
  • d)Marsala speciali: tutte le caratteristiche organolettiche ed analitiche dei Marsala superiori. E' consentita per essi l'aggiunta di saccarosio, di sostanze, ingredienti e droghe che ne caratterizzano le specialita'.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1951 al 15 maggio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-11-04;1069~art4 · fonte del testo

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