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[1]Gli uffici delle cancellerie sono autorizzati a percepire dal 21 aprile 1942-XX i diritti stabiliti nella tabella allegata alla presente legge.
[2]Sui diritti derivanti dalla tabella stessa si applicano le prescritte ritenute d'imposta, da versare alla Tesoreria.
[3]L'importo di tali diritti costituisce provento di cancelleria.
Testo in vigore dal 5 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
