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La quota di concorso da parte dei tribunali e delle preture nella spesa occorrente per il pagamento degli stipendi al personale degli uscieri giudiziari, stabilita con l'art. 161 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, e' abolita dal 1° luglio 1942-XX.
Testo in vigore dal 5 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
