Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1940 al 5 novembre 1947. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano:
- a)ai meticci che godono della cittadinanza italiana all'entrata in vigore della presente legge ed a quelli che l'acquistassero ai sensi del successivo art. 10;
- b)agli stranieri residenti nel Regno, nelle Isole italiane dell'Egeo e nell'Africa Italiana che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, si siano trovati in una delle condizioni previste dall'art. 8 e ai loro figli naturali riconosciuti prima di tale termine;
- c)ai figli legittimi che siano nati o nascano da matrimonio contratto da straniero con nativo o con meticcio anteriormente al termine suddetto.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 5 novembre 1947
