Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1940 al 5 novembre 1947. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano:

  • a)ai meticci che godono della cittadinanza italiana all'entrata in vigore della presente legge ed a quelli che l'acquistassero ai sensi del successivo art. 10;
  • b)agli stranieri residenti nel Regno, nelle Isole italiane dell'Egeo e nell'Africa Italiana che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, si siano trovati in una delle condizioni previste dall'art. 8 e ai loro figli naturali riconosciuti prima di tale termine;
  • c)ai figli legittimi che siano nati o nascano da matrimonio contratto da straniero con nativo o con meticcio anteriormente al termine suddetto.

Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 5 novembre 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-13;822~art9 · fonte del testo

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