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[1]E' interdetto il soggiorno nei territori dell'Africa Italiana allo straniero non assimilato al nativo che:

  • 1)contragga matrimonio con nativo o con meticcio;
  • 2)riconosca il figlio natogli da rapporti extra-coniugali con nativo o con meticcio;
  • 3)abbia adottato o si sia affiliato un meticcio, un nativo o un nato da genitore nativo e da genitore straniero.

[2]E' altresi' interdetto il soggiorno nei territori dell'Africa Italiana, nei casi previsti nel precedente comma, al figlio legittimo o naturale riconosciuto.

[3]Le disposizioni dell'art. 6 si applicano anche nei riguardi dei nati da genitori di cui uno nativo e l'altro straniero.

Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 5 novembre 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-13;822~art8 · fonte del testo

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