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[1]Sono vietati gli istituti, le scuole, i collegi, i pensionati e gli internati speciali per meticci, anche se a carattere confessionale.
[2]Gli istituti per nazionali non debbono accogliere meticci che possono soltanto essere accolti negli istituti, nelle scuole, nei collegi, nei pensionati e negli internati per i nativi.
[3]I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire tremila; puo' essere inoltre disposta la chiusura degli istituti.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 5 novembre 1947
