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[1]Il meticcio assume lo statuto del genitore nativo ed e' considerato nativo a tutti gli effetti.

[2]Nei casi previsti nel secondo comma dell'art. 1, l'autorita' giudiziaria competente per territorio attribuisce al meticcio, contemporaneamente o successivamente alla dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, lo statuto di cittadino italiano libico o di suddito dell'Africa Orientale Italiana a seconda dei caratteri somatici o di altri eventuali indizi.

Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 5 novembre 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-13;822~art2 · fonte del testo

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