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[1]Il meticcio assume lo statuto del genitore nativo ed e' considerato nativo a tutti gli effetti.
[2]Nei casi previsti nel secondo comma dell'art. 1, l'autorita' giudiziaria competente per territorio attribuisce al meticcio, contemporaneamente o successivamente alla dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, lo statuto di cittadino italiano libico o di suddito dell'Africa Orientale Italiana a seconda dei caratteri somatici o di altri eventuali indizi.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 5 novembre 1947
