Art. 10
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Ai meticci che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato dodici anni di eta' puo' essere attribuita la cittadinanza italiana, con ordinanza motivata del presidente della Corte d'appello della circoscrizione nella quale risiedono, quando posseggano una educazione italiana e un grado di istruzione pari a quella degli alunni delle terze classi elementari per nazionali, e sempre che abbiano mantenuto buona condotta civile, morale e politica e non siano stati condannati per reati che importino la perdita dei diritti politici.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 5 novembre 1947
