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[1]Agli effetti della presente legge:
- a)per cittadino s'intende il cittadino italiano metropolitano;
- b)per nativo s'intende colui al quale e' attribuita la cittadinanza speciale di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 70, il cittadino italiano libico ed il suddito dell'Africa Orientale Italiana;
- c)al nativo s'intende assimilato lo straniero appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti religiosi, giuridici e sociali simili a quelli dei nativi dell'Africa Italiana;
- d)per meticcio s'intende il nato da genitore cittadino e da genitore nativo dell'Africa Italiana od assimilato.
[2]E' considerato meticcio:
[3]il nato nei territori dello Stato da genitori ignoti, quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che uno dei genitori sia nativo dell'Africa Italiana od assimilato;
[4]il nato da genitore cittadino, quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che l'altro genitore sia nativo dell'Africa Italiana od assimilato;
[5]il nato da genitore nativo quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che l'altro genitore non sia nativo dell'Africa Italiana od assimilato.
[6]Nei casi previsti nel comma precedente la qualita' di meticcio viene dichiarata dall'autorita' giudiziaria competente per territorio.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 5 novembre 1947
